Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE



ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E PRINCIPI


1. E' costituita l'Associazione culturale denominata “Club Giovani Amici della Cina”, con sede in Roma, via Costanzo Albasini n. 7/C.


2. L'Associazione è apolitica, senza scopo di lucro ed assume come suoi principi caratterizzanti la democraticità, nonché l'elettività e la gratuità delle cariche associative e direttive.


3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati. L'associazione è regolata, oltre che dal presente Statuto, dagli artt. 36 e ss cod. civ.


ART. 2 – FINALITA’ ISTITUZIONALE, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA’


1. La finalità dell'Associazione è quella di promuovere il coordinamento e l’aggregazione di sinologi ed esperti che aspirano a migliorare i rapporti tra Italia e Cina e a contribuire alla divulgazione della cultura e della lingua cinese.


2. L'associazione per il raggiungimento della sua finalità istituzionale, intende organizzare e promuovere varie attività, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari inerenti alla cultura, alla lingua e all’attualità della Cina;

  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici e di perfezionamento per sinologi ed esperti di mediazione linguistica da e verso la lingua cinese, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

  • attività editoriale: pubblicazione di notiziari, newsletter, approfondimenti e altro anche tramite web.

  • altre attività comunque rivolte al raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto.


ART. 3 – AMMISSIONE DEI SOCI


1. Possono essere ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18esimo anno d'età, siano in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione stessa.


2. L'Associazione può comprendere un numero illimitato di soci.


3. I soci saranno così distinti: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari o benemeriti.

  • Soci fondatori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione e siano stati presenti al momento della costituzione della stessa.

  • Soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

  • Soci onorari o benemeriti: persone che sono state nominate dal Consiglio direttivo essendosi particolarmente distinte nel campo degli studi e nella divulgazione della cultura cinese in Italia


4. Coloro i quali intendono aderire all'Associazione sono tenuti a presentare apposita domanda scritta. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza. Eventuali giudizi di non ammissione devono essere motivati. In caso di mancata riunione e pronuncia del Consiglio direttivo nel termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta.


5. La qualifica di socio è acquisita al momento della deliberazione del Consiglio direttivo che dispone l'ammissione ovvero al decorso del termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda da parte del Consiglio direttivo.


ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

3. In caso di comportamento improprio, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione l’Assemblea valuterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15


ART. 5 – DECADENZA DEI SOCI


La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;

- per mancato versamento della quota associativa, entro la scadenza annuale prevista entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento;

- per espulsione deliberata dall’Assemblea, ai sensi dell'art. 15.


ART. 7 - ORGANI


Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario.


ART. 8 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI


1. L'Assemblea dei Soci (o “Assemblea”) è l'organo rappresentativa dell’universalità degli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.


2. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fermo restando il diritto di impugnazione delle stesse, con le modalità e nei tempi previsti dalla legge.


3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata in via ordinaria dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio direttivo in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità ovvero quando ne sia stata fatta richiesta motivata con proposizione di ordine del giorno da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.


4. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione potrà prevedere che l’Assemblea si svolga senza la presenza fisica degli associati, ma in modalità “da remoto” o mista, mediante l’impiego di strumenti telematici che consentano la partecipazione in videoconferenza dei medesimi. L’avviso di convocazione contiene anche il luogo e l’ora della seduta in seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo alla seduta in prima convocazione e che si terrà qualora l’Assemblea in prima convocazione non raggiunga il quorum partecipativo di cui all’art. 9, co. 2.


5. La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della seduta mediante affissione dell’avviso presso la sede associativa e contestuale comunicazione agli Associati, effettuabile anche tramite canali telematici (esemplificativamente messaggi mail, PEC, mediante programmi di messaggistica istantanea, SMS etc.)


6. Hanno diritto di voto nelle sedute di Assemblea ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.


7. Le sedute di Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in via di ulteriore subordine, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea o designata dalla maggioranza dei presenti.


8. L’Assemblea nomina un segretario e, in occasione di elezione delle cariche di, due scrutatori.


9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.


10. Di ogni seduta assembleare dovrà redigersi apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario e, qualora siano nominati, dai due scrutatori.


ART. 9 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA


1. L’Assemblea approva i regolamenti sociali ed elegge gli organi direttivi ed è competente a decidere sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione stessa. Inoltre, delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della medesima.


2. L’Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati.


3. L’Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.


4. Per modificare lo Statuto e per adottare regolamenti sociali è necessaria la presenza di almeno metà degli Associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati.


5. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi di cui al comma 6 del presente articolo.


6. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.


7. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvo che la maggioranza degli intervenuti all’Assemblea non richieda che uno specifica votazione sia effettuata a scrutinio segreto.


8. L’elezione delle cariche sociali viene effettuata mediante votazione a scrutinio palese. Le modalità di candidatura dei soci alle cariche sociali nonché le regole del procedimento di elezione vengono disciplinate da apposito regolamento.


9. I soci possono farsi rappresentare in assemblea conferendo ad altro socio delega scritta.


ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione. E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci che hanno presentato la propria candidatura nei tempi e con le modalità previsti da apposito regolamento. Il Consiglio direttivo, una volta eletto, nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal medesimo Consiglio direttivo.


2. Possono ricoprire la carica di Consigliere del Consiglio direttivo i soci in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.


3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;


4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere verbalizzate. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


5. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il mandato dei Consiglieri cooptati scadrà unitamente a quello degli altri Consiglieri. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.


ART. 11 - FUNZIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ivi compresa la stipulazione di contratti e accordi e la determinazione della quota associativa annuale;

  • la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;

  • la nomina del Tesoriere su base annuale;

  • deliberare l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;

  • la redazione annuale del bilancio consuntivo;


2. Il Consiglio direttivo organizza e coordina l'attività dell'Associazione avvalendosi dell'opera degli iscritti.


3. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei Consiglieri, senza alcuna formalità.


ART. 12 – IL PRESIDENTE


1. Il Presidente del Consiglio eletto ai sensi dell’art. 10, è anche Presidente dell’Associazione e legale rappresentante della stessa. Il Presidente controlla il funzionamento dell’Associazione nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.


2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente, nominato ai sensi dell’art. 10.


ART. 13 - IL SEGRETARIO


Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza.


ART. 14 - IL TESORIERE


Il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, per operazioni di carattere straordinario, previo mandato del Consiglio direttivo. Il ruolo di tesoriere può essere ricoperto da uno dei membri del Consiglio Direttivo ed è combinable alle altre cariche. Viene nominato dal Consiglio Direttivo su base annuale.


ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO, MEZZI ECONOMICI E RENDICONTO


1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione da persone fisiche o giuridiche o da enti nazionali o esteri comunque denominati, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.


2. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


3. L’esercizio finanziario sociale inizia dall’1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.


4. Entro 120 giorni dalla conclusione dell’esercizio finanziario il Consiglio direttivo dovrà redigere il rendiconto economico e finanziario, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre. Il rendiconto dovrà essere depositato, anche in forma telematica, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione o ottenerne copia informatica.


5. Costituiscono libri soci obbligatori dell’Associazione: a) il libro Soci; b) il libro verbale delle Assemblee; c) il libro verbali del Consiglio direttivo.

I libri sociali con pagine numerate progressivamente devono essere conservati anche in forma digitale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente e il Segretario.


ART. 16 – SANZIONI DISCIPLINARI IN AMBITO ASSOCIATIVO


1. I soci che si rendano responsabili di comportamenti non rispettosi dei valori associativi, anche mediante attività esterne a quelle sociali, che tengano condotte non rispettose nei confronti degli altri associati o degli organi della Associazione o che, comunque, mantengano condotte lesive della reputazione dell’Associazione sono passibili di sanzioni disciplinari.


2. Le sanzioni disciplinari consistono in: a) ammonimento; b) espulsione.

L’espulsione consiste nella risoluzione del vincolo associativo nei confronti del socio sanzionato.


3. Le sanzioni sono irrogate dall’Assemblea, che tiene conto della gravità del fatto e dell’eventuale reiterazione delle condotte lesive.


ART. 16 - SCIOGLIMENTO


1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui all’art. 9.


2. In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera assemblare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge ad attività benefiche e/o culturali, preferibilmente conformi alle finalità sociali


ART. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Ai sensi dell’articolo 808 cod. proc. civ. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Associazione e i suoi soci sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, con sede in Roma, composto da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. In caso di mancata nomina dell’arbitro di parte o del Presidente provveder  il Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.



Roma, 17.1.2022



Il PRESIDENTE Il VICE-PRESIDENTE IL SEGRETARIO